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Tribunale di Trieste, decr. 15 luglio 2026 (R.G. 00001852/2026)

Sussiste conflitto di interessi, rilevante ai sensi degli artt. 78 e seguenti cod. proc. civ., quando il soggetto che agisce come ricorrente nel procedimento arbitrale sia al tempo stesso amministratore unico e legale rappresentante della società resistente; in tal caso va nominato alla società un curatore speciale in relazione al procedimento arbitrale.

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