Nell’arbitrato irrituale le parti intendono affidare agli arbitri la risoluzione della controversia mediante determinazione contrattuale, espressione della volontà negoziale delle parti stesse, e non attraverso un lodo suscettibile di essere reso esecutivo in conformità alle norme del procedimento arbitrale rituale.
I motivi di annullamento del lodo irrituale elencati dall’art. 808-ter, comma 2, c.p.c. non hanno carattere tassativo ed esaustivo, essendo ammissibile la domanda di annullamento per errore essenziale e per gli altri vizi del consenso che determinano la nullità o l’annullabilità del negozio compromissorio, quali l’incapacità e i vizi del consenso delle parti o degli arbitri.
Il lodo irrituale può essere impugnato per errore essenziale soltanto ove la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da una percezione alterata o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, e non ove la denunciata deviazione riguardi la valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti.
Il lodo irrituale che contiene una condanna al pagamento, per costituire titolo esecutivo, necessita del previo svolgimento di un giudizio di cognizione ovvero, ove l’oggetto della prestazione rientri nei casi previsti dall’art. 633 c.p.c., dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo mediante produzione del lodo unitamente alla convenzione d’arbitrato.
