Non è minimamente dubitabile che l’azione di responsabilità, come si evince dall’esserne espressamente ammessa la
rinunciabilità e la transigibilità, nei confronti dei componenti degli organi sociali investa diritti patrimoniali disponibili e, che dunque, nulla osta alla sua arbitrabilità, neppure laddove, essa ai sensi dell’art. 2476, co. 3, cod. civ., sia promossa dal socio.