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Tribunale di Treviso, decr. 5 agosto 2026 (R.G. 00002668/2026)

Ove lo statuto attribuisca al collegio arbitrale la cognizione dell’impugnazione della deliberazione di esclusione del socio e devolva tutte le controversie relative ai rapporti sociali ad un collegio di tre arbitri nominati dal presidente del tribunale, sussistono i presupposti per la nomina giudiziale dei componenti del collegio, ai quali spetta designare fra loro il presidente.
Nel procedimento di nomina del collegio arbitrale la disposta rinotificazione del ricorso sana ogni vizio connesso all’instaurazione del contraddittorio.

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