Il compenso dovuto all’arbitro unico per l’attività svolta è determinato dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 814, co. 2, cod. proc. civ., con valutazione di congruità avuto riguardo alla natura della controversia, al suo valore, anche indeterminabile, e all’attività professionale concretamente prestata.
Il pagamento del compenso e delle spese di funzionamento liquidati in favore dell’arbitro è posto a carico delle parti in solido tra loro ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ.
