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Tribunale di Treviso, 6 ottobre 2025, n. 1370

Il lodo arbitrale che accoglie la domanda ex art. 2932 cod. civ. può disporre il trasferimento immediato della proprietà del bene in favore del promissario acquirente, subordinando al verificarsi di determinate condizioni il solo adempimento dell’obbligazione di pagamento del saldo prezzo, senza che tale condizionamento dell’obbligazione incida sull’avvenuto trasferimento del diritto reale.
La trascrizione del lodo arbitrale eseguita sotto condizione sospensiva in ragione del mancato passaggio in giudicato della pronuncia non impedisce l’efficacia traslativa del provvedimento né osta alla vendita forzata dei beni oggetto del trasferimento.

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