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Tribunale di Treviso, 3 aprile 2026, n. 457

La clausola compromissoria non preclude il ricorso alla tutela monitoria dinanzi al giudice ordinario, non potendo l’arbitro pronunciare decreto ingiuntivo; tuttavia, in sede di opposizione, ove l’eccezione di incompetenza sia concordemente riconosciuta, il giudice dichiara la propria incompetenza e revoca il decreto ingiuntivo.

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