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Tribunale di Treviso, 24 giugno 2026, n. 889

La clausola con la quale le parti conferiscano ad un terzo il solo incarico di esperire un tentativo di conciliazione per le eventuali controvnsorgano sull’interpretazione ed esecuzione di un determinato contratto, prevedendo che in difetto di accordo la cognizione spetti all’autorità giudiziaria ordinaria, non integra una convenzione d’arbitrato e non implica rinuncia alla tutela giurisdizionale; essa si distingue pertanto dal compromesso per arbitrato irrituale, nel quale il terzo è investito del compito di definire la contesa in via transattiva con effetto vincolante per i contraenti. Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione cosprevisto non è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell’azione giudiziaria.

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