La clausola compromissoria contenuta in un contratto non sottoscritto dalla parte che la invoca risulta inefficace per mancanza della specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341, co. 2, cod. civ., non potendo la mera produzione in giudizio del documento contenente la clausola supplire al requisito della doppia firma necessario per l’efficacia delle condizioni particolarmente onerose.
