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Tribunale di Trapani, 12 maggio 2026, n. 383

Il fondamento di qualsiasi arbitrato e’ da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, le quali possono derogare alla clausola compromissoria anche tacitamente, sicche’ l’eccezione di arbitrato, in ragione della presenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale, costituisce eccezione di parte in senso stretto, non rilevabile d’ufficio dal giudice, e la dichiarazione di incompetenza e’ subordinata alla proposizione della relativa eccezione da parte del convenuto.

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