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Tribunale di Trani, ord. 12 novembre 2025

Il curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ. per rappresentare una società in un determinato procedimento arbitrale esaurisce il proprio incarico con il passaggio in giudicato del lodo definitivo, conseguente alla mancata impugnazione nel termine di legge, e non è pertanto legittimato a richiedere la nomina di un nuovo curatore speciale per procedimenti diversi e successivi.
L’istituto della curatela speciale di cui all’art. 78 cod. proc. civ. ha natura provvisoria e funzionalmente circoscritta alle specifiche ragioni che ne hanno determinato la nomina, sicché il potere rappresentativo del curatore non si estende oltre i limiti del procedimento per il quale è stato conferito l’incarico.

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