L’eccezione di compromesso sollevata dalla parte convenuta in un giudizio ordinario, volta a far valere la sussistenza di una clausola arbitrale, non comporta automaticamente l’accoglimento della relativa eccezione di incompetenza, dovendo il giudice valutare l’effettiva riconducibilità della domanda proposta all’ambito oggettivo della convenzione di arbitrato, con particolare riferimento alle specifiche materie in essa contemplate rispetto al petitum azionato.
