La clausola delle condizioni generali di assicurazione che preveda un procedimento peritale per la determinazione del danno non ha valore di clausola compromissoria quando dal tenore delle previsioni contrattuali non sia dato evincere la rinuncia delle parti ad adire le vie giurisdizionali ordinarie.
La perizia redatta all’esito di tale procedimento, non avendo natura arbitrale, non è vincolante né dirimente in ordine all’accertamento delle modalità del sinistro e alle condizioni di operatività della garanzia, sicché il credito fondato su di essa difetta del requisito della certezza richiesto ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo.
