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Tribunale di Torre Annunziata, 27 aprile 2026, n. 1185

Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o un arbitrato irrituale, deve aversi riguardo alla volonta’ delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l’arbitrato rituale quando le parti abbiano inteso affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, e l’arbitrato irrituale quando le stesse abbiano voluto demandare agli arbitri la soluzione di controversie in via negoziale.
Il conferimento agli arbitri della potesta’ di decidere secondo equita’, ovvero nella veste di amichevoli compositori, l’attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilita’ e la previsione di esonero degli arbitri da formalita’ di procedura non sono elementi decisivi per configurare l’arbitrato irrituale e per escludere quello rituale; nel dubbio, la clausola va interpretata nel senso della ritualita’ dell’arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
In caso di divergenza tra la natura dell’arbitrato prevista dalla clausola compromissoria e quella del procedimento concretamente svoltosi, il mezzo d’impugnazione del lodo dev’essere individuato sulla base non gia’ della volonta’ manifestata dalle parti, ma della natura dell’atto posto in essere dall’arbitro.
Il lodo pronunciato in forma irrituale, in violazione di una clausola compromissoria che configura un arbitrato rituale, e’ annullabile ai sensi dell’art. 808 ter, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. per non essersi gli arbitri attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validita’ del lodo.

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