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Tribunale di Torino, ord. 5 dicembre 2025

L’eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata su clausola compromissoria statutaria non può essere accolta nell’ambito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto dall’art. 2485 co. 2 cod. civ. per l’accertamento della causa di scioglimento della società e la nomina del liquidatore, atteso che l’intervento sostitutivo del tribunale in tale sede non può essere paralizzato dalla previsione statutaria di devoluzione ad arbitri delle controversie, né può essere surrogato da una pronuncia arbitrale, non potendo gli arbitri emettere provvedimenti suscettibili di immediata iscrizione nel registro delle imprese. La questione della competenza arbitrale potrà eventualmente porsi solo nell’ambito di un successivo giudizio contenzioso di accertamento positivo o negativo dello scioglimento, destinato a concludersi con sentenza idonea al giudicato.
La clausola compromissoria statutaria e l’art. 806 cod. proc. civ., avendo espressamente riguardo alle sole “controversie”, non interferiscono con i procedimenti di volontaria giurisdizione, i quali hanno natura e finalità diverse da quella contenziosa e si concludono con provvedimenti privi di idoneità ad assumere stabilità di giudicato.

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