La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale è valida, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 5/2003, qualora la designazione dell’arbitro sia rimessa getto terzo estraneo alla società, quale il Presidente del Tribunale territorialmente competente.
L’eccezione con la quale è dedotta l’esistenza di una clausola compromissoria ha carattere processuale e integra una questione di competenza di natura non inderogabile, suscettibile di rilievo d’ufficio, in quanto fondata unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri.
La controversia avente ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare dicietà può essere devoluta ad arbitri, non vertendo in tema di diritti indisponibili, ove la clausola compromissoria statutaria sia validamente costituita ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 5/2003.
Il provvedimento con cui il giudice ordinario dichiara la propria incompetenza per effetto di clausola compromissoria deve essere adottato nella forma dell’ordinanza, ai sensi degli artt. 279 e 819 ter cod. proc. civ., trattandosi di pronuncia esclusivamente relativa alla questione di competenza.
