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Tribunale di Torino, 3 novembre 2025, n. 4726

La clausola statutaria che devolve ad un esperto nominato dal tribunale la determinazione del valore della quota del socio receduto, in caso di disaccordo tra le parti, configura una procedura di arbitraggio che rende improponibile in sede contenziosa la domanda di liquidazione della partecipazione sociale, qualora la parte convenuta abbia tempestivamente eccepito l’operatività di tale clausola.

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