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Tribunale di Torino, 29 ottobre 2025, n. 4676

La clausola compromissoria che deferisce agli arbitri le controversie sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, in mancanza di espressa volontà contraria, attribuisce alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese la cui causa petendi si fonda sul contratto stesso, rimanendo escluse quelle volte ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, che non hanno nel contratto il titolo costitutivo della pretesa ma solo un presupposto di fatto.

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