Una volta decorso il termine perentorio previsto per la nomina dell’arbitro, la clausola compromissoria perde efficacia vincolante tra le parti, non potendo più essere invocata per eccepire l’incompetenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
L’eccezione di incompetenza fondata su clausola di arbitrato rituale, già sollevata senza successo davanti al giudice che ha declinato competenza, non può essere riproposta se non attraverso regolamento di competenza contro la decisione del primo giudice.
In assenza di elementi letterali che depongano per la volontà di ricorrere ad arbitrato irrituale, deve ritenersi che la clausola preveda un arbitrato rituale, stante il favor ordinamentale per tale istituto.
