Qualora le parti stipulino un contratto successivo che preveda espressamente la sostituzione integrale con effetto novativo di tutte le precedenti intese e pattuizioni, e tale contratto contenga una clausola attributiva di giurisdizione ordinaria esclusiva, la clausola compromissoria contenuta nei precedenti contratti cessa di avere efficacia e non può essere invocata per sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adìto.
