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Tribunale di Torino, 20 febbraio 2026, n. 1011

Qualora le parti stipulino un contratto successivo che preveda espressamente la sostituzione integrale con effetto novativo di tutte le precedenti intese e pattuizioni, e tale contratto contenga una clausola attributiva di giurisdizione ordinaria esclusiva, la clausola compromissoria contenuta nei precedenti contratti cessa di avere efficacia e non può essere invocata per sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adìto.

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