La clausola compromissoria contenuta in un contratto mantiene la propria efficacia vincolante anche rispetto alle controversie derivanti da accordi successivi che, pur non riproducendo espressamente la clausola arbitrale, costituiscano mere modificazioni o addenda del contratto originario, senza configurare novazione dell’intero rapporto contrattuale.
L’accordo transattivo successivo al contratto contenente clausola compromissoria non determina novazione del rapporto originario quando manchi sia l’espressa manifestazione di volontà delle parti di estinguere il contratto precedente, sia l’oggettiva incompatibilità tra le obbligazioni del rapporto preesistente e quelle derivanti dall’accordo transattivo.
La violazione della clausola compromissoria da parte del creditore che agisce in sede monitoria comporta l’incompetenza del giudice ordinario ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., con conseguente declaratoria di incompetenza da pronunciarsi con sentenza e revoca del decreto ingiuntivo per nullità derivante dalla pronuncia di giudice incompetente.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su eccezione di clausola compromissoria, il provvedimento di accoglimento deve contenere la fissazione di termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all’arbitro, applicandosi per effetto dell’art. 24 Cost. i principi di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda analoghi a quelli previsti dall’art. 50 cod. proc. civ.
