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Tribunale di Torino, 16 novembre 2016, n. 5487

La evidente contraddittorietà delle due disposizioni contenute nella stessa clausola, con cui si è prevista al tempo stesso la giurisdizione del Giudice ordinario e quella del Collegio arbitrale, rendono nulla la pattuizione ai sensi dell’art. 1346 cod. civ. per impossibilità/indeterminatezza dell’oggetto.

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