Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Torino, 15 luglio 2026, n. 4360

L’arbitrato costituisce strumento di definizione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria e si articola nell’arbitrato rituale, nel quale i giudici privati, nel rispetto del contraddittorio, emanano un atto idoneo a produrre gli effetti della sentenza e a costituire titolo esecutivo, e nell’arbitrato irrituale, nel quale la decisione del giudicante privato ha natura essenzialmente contrattuale.
Nell’arbitraggio non sussiste una situazione controversa, ma le parti incaricano il terzo di determinare in loro sostituzione il contenuto di un contratto già concluso e incompleto, sicché la differenza con l’arbitrato risiede nel contenuto del mandato conferito al terzo: l’arbitrato interviene tra diritti contrapposti, l’arbitraggio completa una fattispecie negoziale componendo un mero conflitto di interessi.
Quando le parti affidano al terzo soltanto una valutazione tecnica vincolante, escludendo dai suoi poteri la soluzione delle questioni relative alla validità ed efficacia del rapporto, il patto esula sia dall’arbitraggio sia dall’arbitrato e integra una perizia contrattuale, alla quale non si applicano le norme sull’arbitrato e che resta impugnabile per i vizi propri di ogni manifestazione di volontà negoziale.
Elemento centrale che distingue l’arbitrato, rituale o irrituale, dagli altri strumenti negoziali è l’espressa rinuncia delle parti all’azione giudiziaria e alla giurisdizione statale; in mancanza di tale rinuncia la perizia contrattuale conserva natura negoziale atipica e non preclude il successivo ricorso al giudice.

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