L’omesso versamento delle anticipazioni dovute al collegio arbitrale, cui consegua la dichiarazione di estinzione del procedimento arbitrale, determina la cessazione dell’efficacia vincolante della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 816 septies, co. 2, cod. proc. civ., con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario, anche qualora il regolamento arbitrale applicabile non contenga un espresso richiamo a tale disposizione, atteso che la norma codicistica disciplina direttamente la fattispecie e trova comunque applicazione in forza del rinvio generale alle disposizioni del codice civile eventualmente contenuto nello statuto sociale.
