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Tribunale di Torino, 15 dicembre 2025, n. 5439

La presenza di una clausola compromissoria per arbitrato internazionale nel contratto dedotto in giudizio solleva una questione di giurisdizione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 37 cod. proc. civ., atteso che l’arbitrato internazionale non costituisce un mero procedimento alternativo, bensì una funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria.
In forza del principio di Kompetenz-Kompetenz, spetta agli arbitri decidere sulla propria competenza, sicché ogni questione relativa alla validità della clausola compromissoria o al mancato esperimento di procedure preliminari deve essere sollevata e decisa nell’ambito del procedimento arbitrale e non innanzi al giudice statale.
Il giudice ordinario adito in presenza di clausola compromissoria per arbitrato internazionale deve dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del tribunale arbitrale designato dalle parti, non potendo procedere alla trattazione del merito ove non risulti che la parte attrice abbia previamente instaurato il procedimento arbitrale ovvero abbia ottenuto un lodo che escluda la competenza degli arbitri.

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