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Tribunale di Torino, 14 marzo 2016, n. 1444

L’arbitrato irrituale costituisce un istituto atipico, derogatorio dell’istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie all’uopo previste dal legislatore; pertanto, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie all’arbitrato normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all’istituto tipico dell’arbitrato regolato dal codice di rito.

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