L’arbitrato irrituale costituisce un istituto atipico, derogatorio dell’istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie all’uopo previste dal legislatore; pertanto, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie all’arbitrato normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all’istituto tipico dell’arbitrato regolato dal codice di rito.