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Tribunale di Torino, 14 giugno 2019, n. 3018

In caso di compresenza nel medesimo contratto di una clausola compromissoria e di una clausola di scelta di foro, quest’ultima deve essere letta nel senso di riconoscere, nei termini dell’ottimale armonizzazione delle due disposizioni, la perdurante iurisdictio statuale limitatamente agli ambiti istituzionalmente sottratti alla giurisdizione arbitrale.

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