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Tribunale di Torino, 11 dicembre 2025, n. 5383

L’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, in presenza di clausola compromissoria, pone una questione attinente al merito e non alla competenza o alla giurisdizione, poiché i rapporti tra giudici ed arbitri non si collocano sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra organi dello Stato, e l’effetto della clausola compromissoria consiste nella rinuncia alla giurisdizione statale e all’azione giudiziaria. Ne consegue che la decisione con cui il giudice, in accoglimento dell’eccezione di compromesso, chiude il processo davanti a sé, va qualificata come pronuncia su questione preliminare di merito, attinente alla validità o all’interpretazione della clausola compromissoria.
La clausola compromissoria formulata in termini ampi, che devolve agli arbitri “qualsiasi controversia” relativa al contratto, comprende nel suo ambito di applicazione anche le domande aventi ad oggetto la restituzione della caparra confirmatoria a seguito di inadempimento contrattuale.
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita non incide sulla validità ed efficacia della clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia.

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