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Tribunale di Terni, ord. 26 gennaio 2026

La liquidazione delle spese e degli onorari effettuata direttamente dagli arbitri ai sensi dell’art. 814, comma 2, c.p.c. ha valore di mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutte le parti del giudizio.
Il diritto dell’arbitro a percepire il pagamento del compenso sorge dal fatto di aver effettivamente svolto l’incarico conferito, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, ed è indipendente dalla validità e dall’efficacia del lodo.
I compensi dovuti agli arbitri che siano anche iscritti all’albo degli avvocati devono essere liquidati sulla base della tariffa professionale, senza che il Presidente del Tribunale, nel procedere alla liquidazione ai sensi dell’art. 814 c.p.c., possa fare ricorso a criteri equitativi.
La liquidazione delle spese generali a favore degli arbitri impone l’applicazione dell’art. 814 c.p.c., il quale riconosce il relativo diritto soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate, non potendosi ritenere applicabili i principi in materia di tariffe professionali forensi relativi alle spese forfettarie, attesa la non assoluta equiparabilità dell’arbitro all’avvocato in esercizio alla luce della specificità dell’attività rispettivamente svolta.

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