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Tribunale di Terni, 5 dicembre 2025, n. 836

L’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ., è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a più clausole, purché tale richiamo sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, risultando in tal caso escluso il carattere vessatorio della clausola arbitrale.
In tema di interpretazione della clausola compromissoria, il dubbio sull’effettiva volontà dei contraenti in ordine alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato deve essere risolto nel senso della ritualità, attesa la natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
Costituiscono indici della natura rituale dell’arbitrato l’utilizzo di espressioni quali “deciderà secondo diritto”, il rinvio a regole volte a disciplinare i poteri degli arbitri e la previsione di applicazione del codice di procedura civile per il procedimento da seguire, elementi che manifestano la volontà delle parti di dar luogo ad una risoluzione giurisdizionale, seppur privata, della controversia.
I rapporti tra giudice statale e arbitro vanno inquadrati come questione di competenza, con la conseguenza che la pronuncia con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato assume la forma della sentenza.

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