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Tribunale di Terni, 22 ottobre 2025, n. 726

L’impugnazione del lodo arbitrale irrituale per errore essenziale è ammissibile quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti.
L’onere della prova sulla sussistenza dell’errore di fatto essenziale ai fini dell’annullamento del lodo di arbitrato irrituale incombe sulla parte che impugna il lodo.
L’eventuale incompatibilità dell’arbitro non costituisce causa di annullabilità del lodo arbitrale irrituale ex art. 808-ter cod. proc. civ., né di nullità, non essendo applicabile l’istituto della ricusazione dell’arbitro.

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