L’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore del giudice arbitrale, fondata su clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una società, deve essere tempestivamente sollevata e adeguatamente coltivata dalla parte interessata, non potendo il giudice rilevarla d’ufficio ove la controversia verta su diritti disponibili e la parte abbia omesso di insistere sull’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente rinuncia implicita all’eccezione di compromesso.
