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Tribunale di Terni, 17 novembre 2025, n. 781

L’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore del giudice arbitrale, fondata su clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una società, deve essere tempestivamente sollevata e adeguatamente coltivata dalla parte interessata, non potendo il giudice rilevarla d’ufficio ove la controversia verta su diritti disponibili e la parte abbia omesso di insistere sull’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente rinuncia implicita all’eccezione di compromesso.

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