Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo autonomo e la sua notificazione al debitore, quale condizione per procedere all’esecuzione forzata, non e surrogabile ne sostituibile dalla notificazione della sentenza con cui la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione del lodo per insussistenza di motivi di nullita; stante la particolare struttura del giudizio di impugnazione del lodo, la Corte d’Appello può pronunciare sul merito soltanto nella fase rescissoria, previa declaratoria di nullita nell’ambito della fase rescindente.
La sentenza della Corte d’Appello che rigetta l’impugnazione del lodo arbitrale per insussistenza di ragioni di nullita, all’esito della sola fase rescindente, non e equiparabile a una pronuncia sostitutiva nel merito che tenga luogo del lodo arbitrale quale titolo esecutivo, non avendo essa contenuto decisorio proprio sulle pretese sostanziali delle parti.
