L’eccezione di difetto di competenza del giudice ordinario fondata sulla clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale, sollevata per la prima volta nella memoria istruttoria e non nella comparsa di costituzione e risposta, è inammissibile per tardività.
La clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale, che prevede il deferimento ad un collegio arbitrale delle controversie tra i proprietari o tra questi e l’amministratore relative all’applicazione del regolamento stesso, non può essere fatta valere tardivamente nel corso del giudizio di impugnazione della delibera assembleare, dovendo l’eccezione essere proposta nella prima difesa utile a pena di decadenza.
