La formulazione di una domanda riconvenzionale, non espressamente subordinata al rigetto dell’eccezione di compromesso, non comporta rinunzia a quest’ultima, ma anzi l’esame della riconvenzionale deve ritenersi ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, poiché la fondatezza di questa eccezione sarebbe incompatibile con la proposizione di altra domanda.