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Tribunale di Teramo, 4 aprile 2022, n. 345

La formulazione di una domanda riconvenzionale, non espressamente subordinata al rigetto dell’eccezione di compromesso, non comporta rinunzia a quest’ultima, ma anzi l’esame della riconvenzionale deve ritenersi ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, poiché la fondatezza di questa eccezione sarebbe incompatibile con la proposizione di altra domanda.

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