L’interpretazione della clausola compromissoria deve essere condotta con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato.
Il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti circa la natura dell’arbitrato va risolto nel senso della ritualità, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria, in assenza di elementi certi per ritenere che l’arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole.
La clausola compromissoria che indica il presidente del tribunale quale soggetto cui devolvere ogni controversia nascente dal contratto è valida e configura un arbitrato rituale con arbitro unico, purché non sussistano impedimenti derivanti dalla mancata autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura o da ragioni di incompatibilità.
