La competenza a provvedere alla costituzione del collegio arbitrale previsto dallo statuto sociale appartiene, ai sensi degli artt. 810 e 838-bis cod. proc. civ., al presidente del tribunale nel cui circondario è ubicata la sede statutariamente prevista per l’arbitrato, restando irrilevante l’erroneo riferimento, contenuto nel ricorso, a diverso ufficio giudiziario, ove riconoscibile come mero errore materiale.
Il giudice adito per la nomina degli arbitri procede alla costituzione del collegio ove la convenzione arbitrale non sia manifestamente inesistente e non ricorra alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 810 cod. proc. civ.
Gli arbitri nominati devono accettare l’incarico nelle forme e con la dichiarazione previste dall’art. 813 cod. proc. civ.
