La clausola statutaria di un’associazione che prevede la devoluzione delle controversie a un comitato di probiviri, con decisione secondo equità e senza formalità di procedura, non assurge alla natura di clausola compromissoria arbitrale ai sensi dell’art. 808 c.p.c., ma ha funzione di composizione interna delle controversie, integrando un meccanismo di mediazione o negoziazione che non preclude l’accesso alla giurisdizione ordinaria.
