La presenza di una clausola compromissoria preclude il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ., atteso che tale strumento, privo di natura cautelare e diretto alla deflazione del contenzioso e alla conciliazione, è incompatibile con la scelta convenzionale delle parti di deferire agli arbitri la competenza a decidere la materia, a differenza dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 cod. proc. civ. che, avendo funzione di acquisizione e conservazione della prova, resta ammissibile anche in presenza di convenzione d’arbitrato.
La volontà di una parte di opporsi all’utilizzo della consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ. in presenza di una clausola compromissoria deve essere tutelata, poiché la scelta convenzionale di affidare agli arbitri la trattazione e l’eventuale conciliazione non può essere elusa mediante il ricorso a tale strumento processuale.
