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Tribunale di Taranto, ordinanza del 16 febbraio 2026

La presenza di una clausola compromissoria preclude il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ., atteso che tale strumento, privo di natura cautelare e diretto alla deflazione del contenzioso e alla conciliazione, è incompatibile con la scelta convenzionale delle parti di deferire agli arbitri la competenza a decidere la materia, a differenza dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 cod. proc. civ. che, avendo funzione di acquisizione e conservazione della prova, resta ammissibile anche in presenza di convenzione d’arbitrato.
La volontà di una parte di opporsi all’utilizzo della consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ. in presenza di una clausola compromissoria deve essere tutelata, poiché la scelta convenzionale di affidare agli arbitri la trattazione e l’eventuale conciliazione non può essere elusa mediante il ricorso a tale strumento processuale.

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