Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Taranto, ord. 30 gennaio 2026

Nei contratti conclusi con il consumatore, la clausola compromissoria, per non essere considerata vessatoria ai sensi dell’art. 33, lett. t), del d.lgs. n. 206/2005, deve essere il frutto di una trattativa specifica caratterizzata dai requisiti di serietà, effettività e individualità; in assenza di prova di una trattativa specifica sulla deroga alla giurisdizione ordinaria, trova applicazione la nullità di protezione prevista dall’art. 36 del codice del consumo, anche rilevabile d’ufficio, limitata alla clausola compromissoria, con la conseguenza che la competenza del giudice ordinario è mantenuta.

Exit mobile version