La declaratoria di incompetenza del collegio arbitrale ai sensi dell’art. 817 cod. proc. civ. determina il venir meno del provvedimento cautelare precedentemente concesso in funzione del giudizio arbitrale, senza tuttavia pregiudicare la possibilità di riproporre l’istanza cautelare dinanzi al giudice ordinario competente, atteso che tale caducazione attiene esclusivamente a profili procedurali e non incide sul fondamento sostanziale del titolo cautelare.
