La clausola contenuta in un accordo collettivo che devolve ad un organismo interno (quale il Comitato dei garanti) la cognizione dei ricorsi avverso le decisioni della Commissione elettorale configura una clausola compromissoria di arbitrato irrituale, qualora dal tenore letterale della disposizione sia desumibile la volontà delle parti di risolvere tali controversie esclusivamente in via negoziale.
L’avvenuta pronuncia dell’organo arbitrale irrituale previsto dalla clausola compromissoria, con decisione resa nel contraddittorio delle parti, determina l’improponibilità in sede giudiziale della medesima domanda, configurandosi l’attivazione del rimedio negoziale e l’accettazione della relativa decisione come rinuncia all’azione giudiziaria.
