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Tribunale di Taranto, 16 gennaio 2026, n. 130

La clausola compromissoria, per rivestire carattere di obbligatorietà derogante alla competenza del giudice ordinario, deve prevedere il ricorso al procedimento arbitrale in termini di esclusività; in difetto, essa costituisce un rimedio di natura facoltativa e alternativa di cui le parti possono liberamente avvalersi, senza escludere la competenza del giudice ordinario, accanto alla quale si pone la potestas iudicandi degli arbitri.
La clausola compromissoria contenuta in un modulo contrattuale prestampato per una generalità indeterminata di rapporti necessita di specifica e separata approvazione ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., trattandosi di clausola derogatoria della competenza ritenuta vessatoria dalla medesima disposizione, e l’eccezione relativa al foro esclusivo impone al giudice la verifica d’ufficio del rispetto di tale requisito formale.
La parte che solleva l’eccezione d’incompetenza del giudice ordinario per devoluzione della controversia alla competenza arbitrale, svolgendo contestualmente domande riconvenzionali nel medesimo giudizio ordinario, esclude implicitamente il carattere vincolante ed esclusivo della clausola compromissoria, affermando in tal modo la competenza del giudice ordinario.

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