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Tribunale di Spoleto, 7 novembre 2023, n. 829

Nel caso di opposizione fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria, il giudice dell’opposizione deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale) o dichiarare la improponibilità della domanda (nel caso di arbitrato irrituale) e in ogni caso dichiarare la nullità del decreto opposto.

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