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Tribunale di Spoleto, 29 ottobre 2025, n. 520

La clausola compromissoria che demanda agli arbitri la cognizione delle controversie attinenti alla interpretazione ed esecuzione del contratto non è applicabile alla domanda di risarcimento danni e, a fronte di più domande connesse di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria. [PER INCURIAM]
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dall’interpretazione del contratto e dall’esecuzione delle lavorazioni, in mancanza di espressa volontà contraria, comprende nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno in esso unicamente un presupposto storico.

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