La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un’associazione, che deferisce ad arbitri le controversie tra l’associazione e i suoi associati, è opponibile al socio che abbia introdotto la domanda dinanzi al giudice ordinario in materia di diritti disponibili, con la conseguente incompetenza del giudice ordinario adito.
L’arbitrabilità della controversia deferita al tribunale arbitrale in forza di una clausola compromissoria statutaria è subordinata alla verifica che i diritti oggetto della domanda non rientrino tra i diritti indisponibili, per i quali il giudice ordinario conserva una competenza esclusiva.
