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Tribunale di Siracusa, 14 luglio 2026, n. 1467

L’accordo compromissorio, per sua natura, vincola soltanto le parti del contratto nel quale la clausola è inserita, sicché esso non è invocabile nei confronti del terzo che sia rimasto estraneo a quella pattuizione, pur avendo cooperato all’esecuzione del rapporto.
La clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello asseritamente principale.
Va affermata la competenza del giudice ordinario quando il credito azionato non derivi dal contratto munito di clausola compromissoria, ma da un distinto e autonomo incarico professionale.

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