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Tribunale di Siracusa, 13 febbraio 2026, n. 309

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa, in assenza di espressa previsione contraria, opera esclusivamente in relazione alle controversie di natura endosocietaria relative allo status di socio e non si estende ai rapporti obbligatori di scambio commerciale, ancorché sorti tra la società e il socio, essendo quest’ultimo titolare di due rapporti giuridici distinti: un rapporto associativo derivante dall’adesione al contratto sociale e un rapporto originato dal contratto bilaterale di scambio.
La presenza di una clausola compromissoria non osta all’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., potendo l’eccezione di compromesso essere sollevata e esaminata nella successiva fase di opposizione.

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