La domanda di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 cod. proc. civ. è inammissibile ove tra le parti penda un procedimento arbitrale in virtù di una clausola compromissoria e le parti non abbiano attribuito agli arbitri il potere di disporre misure cautelari ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., atteso che il successivo giudizio di merito non potrebbe essere instaurato dinanzi al giudice ordinario in ragione della clausola compromissoria e della pendenza del procedimento arbitrale, venendo così meno la finalità strumentale dell’accertamento tecnico preventivo rispetto ad un eventuale giudizio a cognizione piena.
