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Tribunale di Siena, ord. 4 agosto 2026 (R.G. 00002130/2025)

La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà dell’intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con la conseguente necessità, per il giudice dell’opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo e di rimettere le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
La clausola statutaria che devolve ad arbitri tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società in relazione all’esistenza, validità, interpretazione, inadempimento o risoluzione dello statuto, ovvero comunque collegate all’esercizio dell’attività sociale, comprende la controversia avente ad oggetto il diritto del socio al pagamento del corrispettivo dei conferimenti, in quanto collegata all’esercizio dell’attività sociale.
Sull’eccezione di incompetenza fondata sulla convenzione di arbitrato il giudice provvede con ordinanza ai sensi dell’art. 44 cod. proc. civ., assegnando alle parti il termine per la riassunzione della causa davanti agli arbitri.

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